La Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato il principio affermando che quando vengono effettuate due consegne successive relative allo stesso bene con un solo trasporto IC, il secondo trasporto è esente IVA, anche se il primo venditore non è stato informato della rivendita a un società terza responsabile. (si vedano le decisioni C-628/16 del 21 febbraio 2018 «Kreuzmayr GmbH» e C-386/16 del 2017 «Toridas UAB»).
Quali conclusioni possiamo trarre?
È necessario contestare l’esenzione IVA per eventuali consegne IC effettuate in condizioni di consegna come i termini di partenza e fornire i documenti di trasporto o, a titolo precauzionale, addebitare l’IVA del paese di partenza. Questo approccio cauto trova ora più eco in queste 2 recenti decisioni della CGUE.
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